CORONA VIRUS : Quali strumenti per i genitori lavoratori durante l’emergenza sanitaria?

Avv. Eleonora Conforti

Tra le tante informazioni che ci vengono fornite dalle Istituzioni e dai media in questo periodo di emergenza, abbiamo pensato di fornirvi un quadro, seppur sintetico, delle misure straordinarie adottate dal Decreto Cura Italia del 17/3/2020 a sostegno dei genitori lavoratori.

Si tratta di tre strumenti previsti dagli artt. 23 e 24 del Decreto:

– un congedo parentale straordinario di 15 giorni (c.d. Congedo Covid-19);
– un bonus per prestazioni di baby sitting;
– un incremento dei giorni di permesso retribuiti già previsti dalla Legge n. 104/92.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

  • Il congedo parentale straordinario

Del congedo parentale previsto dal Testo Unico a tutela della maternità e della paternità (art. 32 e ss. D.lgs 151/2001) ne avevamo già parlato qui (https://sweetasacandy.com/2017/06/congedi-parentali-la-genitorialita-condivisa/). In questo momento di grande difficoltà, è stato introdotto un congedo straordinario, cioè il diritto all’astensione facoltativa dal lavoro, di ulteriori 15 giorni complessivi, valido a decorrere dal 5 marzo e prorogato sino al 3 maggio.

All’interno di tali limiti, il nuovo strumento spetta alternativamente ad entrambi i genitori  (lavoratori dipendenti privati / iscritti alla Gestione Separata / autonomi iscritti all’INPS / dipendenti pubblici) con figli fino a 12 anni di età o con figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale ed è rivolto a genitori.

Per la durata del congedo è riconosciuta dall’INPS un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Da sapere: Qualora si stia già usufruendo del congedo parentale ordinario (con indennità pari al 30% della retribuzione), non sarà necessario presentare una nuova domanda, in quanto i giorni di congedo fruiti in questo periodo saranno automaticamente considerati d’ufficio come congedo COVID-19 (sempre nel limite dei 15 giorni!).

Inoltre, diversamente dal congedo ordinario, che pone come limite di età dei minore i 12 anni, in questo caso, anche per i genitori con figli dai 12 ai 16 anni è prevista la possibilità di assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni), senza però diritto ad alcuna indennità.

  • Bonus baby sitting

In alternativa al congedo, la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44 informa che, per i genitori con figli fino ai 12 anni di età o con figli con handicap grave senza limiti di età, è prevista la possibilità di richiedere un bonus di massimo 600 euro per famiglia utilizzabile per prestazioni di baby sitting effettuate nei periodi di chiusura scolastica dovuta all’emergenza.

I destinatari di questa misura sono i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata, i lavoratori autonomi. Il contributo viene riconosciuto, inoltre, ai dipendenti del settore sanitario e al personale delle Forze dell’Ordine, impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, con un aumento fino a 1.000 euro.

L’INPS ha precisato che il bonus verrà erogato mediante il Libretto Famiglia e il pagamento sarà effettuato a partire dal 15 maggio 2020.

Da sapere: Il congedo straordinario e il bonus non sono fruibili se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o percepisce strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.).

  • 12 giorni in più di permessi retribuiti dalla L. 104/92

Infine l’art. 24 del Decreto Cura Italia prevede un incremento dei giorni di permesso retribuiti già previsti dalla Legge n. 104/92 per i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave. Più in particolare, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge, è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile.

Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese e sono cumulabili, nell’arco dello stesso mese, con il congedo straordinario COVID-19 previsto dall’art. 23 (se ne ricorrono i presupposti).

Ulteriori informazioni e modalità operative per presentare le richieste sono reperibili sul sito dell’INPS (circolari 44 e 45 del 25/3/2020).

Se avete domande o vorreste trattare argomenti legali specifici legati all’emergenza in corso scriveteci nei commenti! 

Contatti: ec@studiolegalemigliori-torrella.it

 

Ci sono 4 commenti

  1. letizia
    16 Aprile 2020 alle 12:03

    Salve, grazie interessante 😊

    Rispondi
    1. Avv. Eleonora Conforti
      17 Aprile 2020 alle 11:29

      Grazie Letizia!

      Rispondi
  2. Diana
    16 Aprile 2020 alle 12:58

    Buongiorno, non mi è ancora chiaro e non trovo riscontro nei vari decreti riguardo alla possibilità della babysitter (che abbiamo da anni con regolare contratto) di recarsi presso la nostra abitazione per tenere i bimbi mentre noi lavoriamo DA CASA. I nostri bimbi hanno 2 e 4 anni quindi da soli non ci stanno e hanno bisogno di essere seguiti. Mio marito è libero professionista e io dipendente privata con possibilità di smartworking.
    Babysitter e nonni in queste circostanze possono venire da noi? Può rientrare nello “stato di necessità “ ?
    Grazie

    Rispondi
    1. Avv. Eleonora Conforti
      17 Aprile 2020 alle 11:33

      Buongiorno Diana, l’attività di baby sitter con regolare contratto risulta tra quelle consentite, la risorsa potrà quindi spostarsi per “comprovati motivi lavorativi” e dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza. Per i nonni con le ultime restrizioni non è chiaro se possa considerarsi motivo di necessità se i genitori sono comunque in casa. Ti suggerisco per sicurezza di contattare telefonicamente o via mail il Tuo Comune o le forze dell’Ordine e chiedere.

      Rispondi

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