Prevenire e contrastare il cyberbullismo
– Cosa cambia dopo la Legge 71/2017 –
Il 18 giugno 2017 è entrata in vigore una legge, a tutela dei minori, volta a prevenire e contrastare il cyberbullismo.
Se da un lato l’uso delle nuove tecnologie offre infinite opportunità, dall’altra apre la strada a concreti fattori di rischio. Diventa, quindi, fondamentale comprendere le conseguenze dell’utilizzo della propria identità digitale. Perché ciò che siamo nella vita reale è ciò che siamo anche online.
La normativa ha in realtà un approccio più educativo che repressivo ed insiste in particolar modo sull’importanza della prevenzione.
Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 1 Legge 71/2017).
La novità principale è che oltre ai genitori (o chi esercita la responsabilità sul minore), anche il minore ultraquattordicenne, vittima di cyberbullismo, può inoltrare autonomamente al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti lesivi diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non provvede, l’interessato potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
La ricerca condotta dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, unitamente al Corecom Emilia Romagna, “Stili di vita online e offline degli adolescenti in Emilia Romagna” evidenzia come il 43% degli adolescenti intervistati (tra i 12 e i 15 anni) ha assistito a episodi di cyberbullismo negli ultimi sei mesi (qui il testo della pubblicazione)
Comportamenti commessi on line possono integrare veri e propri reati: diffamazione aggravata, trattamento illecito di dati personali, minaccia, estorsione…
Ora la legge prevede che quando autore di cyberbullismo è un minore, fra i 14 e i 18 anni, e la vittima non ha sporto querela per i reati di ingiuria, diffamazione o minaccia, scatta l’ammonimento: il questore convocherà il minore insieme ad almeno un genitore.
Quali strumenti per la prevenzione?
* personale scolastico formato ed individuazione di un referente fra i docenti con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo;
* ruolo attivo a studenti ed ex studenti in attività di peer education (educazione tra pari);
* campagne informative di sensibilizzazione;
* sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti, all’interno dei regolamenti scolastici e progetti di rieducazione per i minori coinvolti.
Si poteva fare di più?
Le critiche principali mosse alla legge derivano dalla mancanza di concreti strumenti finanziari forniti alle scuole, a fronte di maggiori oneri e responsabilità.
Appare, poi, riduttivo circoscrivere gli interventi di prevenzione e contrasto al solo mondo scolastico. Occorre, anche, promuovere una maggiore comunicazione tra genitori e figli rispetto all’utilizzo della rete, perché oggi la vita sociale, soprattutto degli adolescenti, si costruisce attraverso un continuo intreccio tra relazioni online e relazioni offline.
Contatti: ec@studiolegalemigliori-torrella.it