VIA LIBERA AL DOPPIO COGNOME PER I FIGLI

Scelta storica per la Corte Costituzionale: “Via libera al cognome della madre per i figli”.

Avv. Eleonora Conforti

Ragioni affettive, ragioni educative e sociali, ragioni culturali, di parità o di prestigio. Questi ed altri i motivi che portano una coppia a richiedere l’aggiunta del cognome materno a fianco di quello paterno. Oggi tutto ciò è possibile, senza incorrere in lunghe burocrazie, grazie alla storica sentenza emessa dalla Corte Costituzionale (n. 286 del 21 dicembre 2016).

La Consulta ha, infatti, dichiarato l’illegittimità delle norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome paterno ai figli, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Ciò significa che l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo e contestualmente alla dichiarazione della nascita o dell’adozione, intendano attribuire al proprio figlio il doppio cognome, paterno e materno.

Con la recentissima circolare n. 7 del 14 giugno 2017, il Ministero dell’Interno ha, poi, fornito precise indicazioni agli uffici anagrafe, che dovranno uniformare le varie prassi per conformarsi alla pronuncia della Consulta.

In particolare, se si opterà per tale scelta, il cognome della madre seguirà sempre quello del padre e, se anche i genitori hanno un nome composto da più elementi, lo stesso andrà sempre trasmesso nella sua interezza.

In realtà, già nel 2006 la Corte Costituzionale aveva evidenziato come l’attuale sistema di attribuzione del cognome fosse retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna. Tuttavia, aveva respinto la richiesta ritenendo che l’intervento invocato dovesse spettare al legislatore.

Eppure, nonostante numerosi richiami e tirate d’orecchio da parte dell’Unione Europea, la legge che affronta il problema, approvata alla Camera nel 2014, è sepolta da tre anni al Senato ed è ancora una volta la magistratura a delineare il cambiamento.

“Sul tema della maternità – le luci e le ombre dell’amore perfetto – c’è un sentire privato e uno collettivo, c’è la vita com’è e poi c’è la sua rappresentazione corale, pubblica e condivisa: non coincidono quasi mai, com’è possibile?” (Concita De Gregorio, Una madre lo sa)

La sentenza della Consulta non risolve però tutti i problemi. Come anticipato, questa facoltà attribuita oggi ai genitori si applica unicamente agli atti di nascita registrati successivamente alla pubblicazione della sentenza e solo se la scelta è effettuata contestualmente alla dichiarazione di nascita.

In tutti gli altri casi, occorre procedere con l’iter di modificazione del cognome previsto dagli articoli 89 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000. Se ad esempio i genitori, solo in un secondo momento, decidano di aggiungere il cognome materno a quello registrato, occorrerà presentare una formale istanza al Prefetto indicando le motivazioni per cui si richiede la modifica. Seppur non sia obbligatoria l’assistenza legale, la stessa diventa spesso necessaria e consigliabile per orientarsi all’interno di una procedura lunga (a Bologna ad esempio si ottiene il decreto in circa un anno) e macchinosa, tra Prefettura, Albo Pretorio e Anagrafe.

Nel 2016 sono state presentate più di 2.500 richieste di cambio di cognome e di aggiunta di quello materno. Si attende, invece, a luglio un report da parte del Ministero per verificare la portata innovativa della sentenza.
Conoscere i propri diritti è il primo passo per una scelta consapevole, qualunque essa sia.

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