Le misure a tutela della maternità
“C’è un tempo per raccogliere tutte le sfide, un tempo per combattere tutte le battaglie, un tempo per fare la pace, un tempo per esigerla, la pace” (Lella Costa)
Ancora oggi la maternità è il principale motivo d’abbandono del lavoro per molte donne. La lettura di tali dinamiche è complessa, perché numerose sono le variabili in gioco: le condizioni del mercato del lavoro, la disponibilità ed il costo dei servizi per l’infanzia, la divisione del lavoro di cura tra entrambi i genitori.
Ancora oggi capita che a un colloquio di lavoro venga chiesto se sei sposata, se hai intenzione di fare figli e quando. Ovviamente solo se sei donna. E così torniamo agli stereotipi di cui parlavamo.
Un primo passo è indubbiamente conoscere i propri diritti. Oggi vediamo le principali misure previste dal nostro Paese a tutela della maternità (per chi volesse approfondire il riferimento normativo più importante è il “Testo unico sulla maternità e paternità”, Decreto legislativo, 26/03/2001 n. 151):
* l’astensione obbligatoria dal lavoro: si tratta del noto congedo di maternità. Ha inizio due mesi prima della data presunta del parto e termina tre mesi dopo. È, però, prevista la facoltà di fruire del congedo in maniera flessibile, astenendosi dal lavoro il mese precedente la data presunta e i quattro mesi successivi al parto (ma sarà necessaria un’attestazione di buona salute da parte di un/una ginecologo/a del SSN).
Durante tale periodo, la lavoratrice dipendente percepisce dalla propria cassa previdenziale (in genere, l’INPS), seppur anticipata dal datore di lavoro, un’indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione. Per questo motivo è sempre importante valutare attentamente eventuali riduzioni di orario proposte prima dell’astensione obbligatoria. Vari contratti collettivi prevedono, inoltre, l’integrazione al 100% dello stipendio a carico del datore di lavoro.
*il divieto di licenziamento: vige dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino (se non per colpa grave della dipendente o per cessazione dell’attività dell’azienda). Le dimissioni rassegnate in questo periodo sono soggette a convalida obbligatoria presso la Direzione Territoriale del lavoro, sono esenti dall’obbligo di preavviso e danno diritto all’indennità di disoccupazione (come se si trattasse di un licenziamento).
* il divieto di svolgere lavori pericolosi, faticosi o insalubri e di essere adibite a turni notturni nei primi tre anni di vita del bambino.
* il diritto al rientro: la legge prevede che la lavoratrice durante il periodo di congedo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e, al termine, di rientrare nella stessa unità produttiva o in altra sita nell’ambito dello stesso comune, alle stesse mansioni o mansioni equivalenti. Eppure questa è la vera nota dolente, può capitare che ciò non si verifichi e, nei casi più gravi, che venga attuato un vero e proprio mobbing nei confronti della madre lavoratrice. In questi casi è importante rivolgersi a un legale per conoscere e tutelare i propri diritti.
* durante il primo anno di vita del bambino, alla madre spettano 2 ore di riposo giornaliero (una se l’orario è inferiore a sei ore) per l’allattamento.
La legge di stabilità 2017 ha poi introdotto (o prorogato) alcune agevolazioni:
* il bonus mamma: si tratta di un bonus di € 800,00 previsto tutte le donne che, a partire dal 1/1/2017 ed entro il corrente anno, hanno partorito o arriveranno al settimo mese di gravidanza. Dal 4 maggio è possibile inviare la domanda e non è previsto vincolo ISEE.
* il bonus bebè: consiste in un assegno di 80,00 € al mese per ciascun figlio nato o adottato dal 1/1/2015 al 31/12/2017 per la durata massima di 3 anni di età, ma può essere richiesto solo dai nuclei familiari con ISEE sotto i venticinquemila euro.
* i voucher baby sitter e asili: le neomamme che rinunciano al congedo parentale possono richiedere un contributo che vai dai 300,00 ai 600,00 € al mese per sei mesi, per pagare le spese di baby sitter o asilo nido. Il contributo per la retta dell’asilo sarà erogato direttamente alla struttura (scelta dalla madre ma sulla base di un elenco pubblicato sul sito dell’INPS), mentre il servizio baby sitter attraverso il sistema dei buoni lavoro. La graduatoria per l’assegnazione tiene conto dell’ISEE.
È importante sapere che le adozioni e gli affidi sono sempre equiparati alle nascite, sia per quanto riguarda i congedi, sia per le agevolazioni sopra indicate.
Ho volutamente evitato di parlare di quella comunemente chiamata “maternità facoltativa”, che in realtà tecnicamente si chiama congedo parentale, proprio perché spetta ad entrambi i genitori. Sono, infatti, convinta che la ricerca di una conciliazione tra lavoro e vita privata e la promozione di una cultura di genere debbano necessariamente coinvolgere tanto le donne quanto gli uomini, quali soggetti con uguali diritti e doveri rispetto alla gestione quotidiana della famiglia. E qui la differenza non la fa solo lo Stato, o il datore di lavoro. La facciamo prima di tutto noi. Ne parleremo nel prossimo articolo.
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