Convivenza di fatto: riconoscimento e diritti

Avv. Eleonora Conforti

Matrimonio o convivenza? La scelta è evidentemente molto soggettiva, determinata e influenzata dal contesto sociale, familiare, economico, così come da propri ideali e convinzioni.

Spesso si pensa che la scelta di sposarsi sia suggerita dalla nascita di un figlio. In realtà ad oggi i diritti dei figli nati durante il matrimonio (figli legittimi) e fuori dal matrimonio (figli naturali) sono del tutto equiparati. Ciò che cambia sostanzialmente è invece la tutela reciproca per i partner.

A fronte del considerevole aumento delle convivenze, il legislatore, con la Legge 76/2016, nota come “Legge Cirinnà”, oltre a istituire le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha disciplinato le convivenze di fatto e introdotto il c.d. contratto di convivenza.

Conviventi di fatto sono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art. 1 comma 36).

Sul contratto di convivenza, volto a disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune, tornerò in un prossimo post, oggi ci soffermiamo sui diritti che la Legge riconosce ai conviventi.

Innanzitutto occorre fare una precisazione. La legge precisa che per l’accertamento della stabile convivenza si debba far riferimento alla dichiarazione anagrafica: in questo senso, la dichiarazione resa in Comune costituirebbe unicamente uno strumento di prova della convivenza (necessaria però se si intende stipulare un contratto di convivenza), mentre i diritti previsti dalla Legge risulterebbero automaticamente estesi a tutti i conviventi di fatto. In realtà la prassi di molti Comuni che si va delineando è quella di imporre ai conviventi tale dichiarazione. In generale, registrare la propria convivenza all’anagrafe del Comune di residenza risulta la scelta più consigliabile.

Tra i diritti previsti dalla Legge vediamo, a mio avviso, i più significativi.

Il diritto reciproco dei conviventi di assistenza, visita e accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero, secondo le regole di organizzazione delle strutture sanitarie già previste per coniugi e familiari. Sembra una cosa scontata ma prima di tale legge non lo era affatto!

Inoltre, ciascun convivente di fatto  può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: 1) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;  2) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà stabilire il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile.

Va detto però come, anche dopo questa Legge, permangano sostanziali differenze tra coniugi e conviventi (pensiamo ad esempio in caso di successione ereditaria o di cessazione del rapporto affettivo). È, quindi, consigliabile consultare un professionista per valutare, caso per caso, come tutelare al meglio la coppia in caso di convivenza.

Contatti: ec@studiolegalemigliori-torrella.it

Ci sono 4 commenti

  1. letizia
    8 Febbraio 2018 alle 10:34

    Salve, avvocato Eleonora grazie del post cosa significa in caso di morte riguarda la donazione degni organi? A presto

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    1. Avv. Eleonora Conforti
      8 Febbraio 2018 alle 11:43

      Ciao Letizia, significa che qualora la persona deceduta non abbia lasciato dichiarazioni scritte circa la volontà di donare i propri organi in caso di morte, i medici interpelleranno il coniuge o convivente, i genitori o i figli maggiorenni per stabilire quali fossero le volontà della persona venuta a mancare.

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      1. letizia
        9 Febbraio 2018 alle 10:00

        Grazie della descrizione avvocato Eleonora 🙂

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  2. Paola
    8 Febbraio 2018 alle 11:50

    Trovo che debbano esserci differenze tra matrimonio e convivenze di fatto perché se si vogliono gli stessi diritti e doveri ci si sposa…se non lo si fa significa che non si vogliono…mi pare logico e giusto

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